MODIFICA ESONERO ALLENATORI DI CALCIO COMUNICATO n°108

COMUNICATO UFFICIALE n. 108

Stagione Sportiva 2022/2023
La Lega Nazionale Dilettanti,

– visto il punto 14) del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva
2022/2023;

– attese le disposizioni contenute all’art. 38, delle N.O.I.F., e all’art. 40, del Regolamento del Settore
Tecnico;

– tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega, nonché delle intese da
ultimo raggiunte con l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio;

– ravvisata la necessità e l’urgenza di integrare e modificare le disposizioni di cui al richiamato

Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023,

COMUNICA
quanto di seguito specificato, ad integrazione del punto 14), lett. f), del Comunicato Ufficiale
L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023:

– L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata
alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di
tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso ella stessa stagione sportiva, a
condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso
da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per
gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all’attività
giovanile di base.

www.topallenatori.it

Immagine: www.blunote.it

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